Deduzione in cassazione della violazione del principio di non contestazione (art. 115, comma 1, c.p.c.)

Ricorso per Cassazione

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Deduzione in cassazione della violazione del principio di non contestazione (art. 115, comma 1, c.p.c.).
Deduzione in cassazione della violazione del principio di non contestazione (art. 115, comma 1, c.p.c.)
Tale doglianza, è bene chiarirlo subito, non potrà essere veicolata come violazione dell’art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.: non ricorre infatti la violazione di tale norma, allorchè la denunzia si diriga nei confronti della valutazione che il giudice di merito abbia svolto delle prove proposte dalle parti, imputandogli di aver ritenuto erroneamente assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata.
Infatti, la norma contenuta nell’art. 2697 cod. civ. risulta vulnerata solo e soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era da essa gravata: l’asserita erronea valutazione del materiale probatorio essendo invece esclusivamente veicolabile, in sede di legittimità, entro gli angusti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).
Da quanto detto, appare evidente come la violazione del principio di non contestazione (con conseguente relevatio dall’onere probatorio della parte che lo invoca) debba essere introdotta ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., con le modalità operative imposte dal rispetto del principio dell’autosufficienza, qui di seguito specificate.
Il ricorrente difensore dovrà: a) effettuare una puntuale, analitica allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l’altra parte è tenuta a prendere posizione” (Cass. n. 3023 del 2016); e ciò in quanto “il sistema di preclusioni del processo civile… e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato e analitico, così che l’altra parte abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle, ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse” (Cass. n. 21847- 2014;) b) tale allegazione dovrà necessariamente avvenire tramite la trascrizione degli atti, sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata (o, al contrario, escluso la) non contestazione negata (o, al contrario, invocata) dal esso difensore ricorrente; c) trascrizione che deve profondersi nella misura quanto meno necessaria a integrare la specificità al motivo, onde consentire alla Corte di Cassazione una valutazione, senza necessità di procedere all’esame del fascicoli d’ufficio o di quelli di parte; d) indicare specificamente, nel ricorso, in quale atto processuale il fatto, che egli assuma non essere stato contestato, sia stato, viceversa, a suo tempo, esposto: (e ciò allo scopo di dimostrare che sul punto vi sia stata la  “discussione” di cui al n.5 dell’art. 360 c.p.c.) ; e) indicare specificamente, infine, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando, in modo puntuale, la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. n. 12840-2017).
tag: Corte di Cassazione, Deduzione in cassazione, principio di non contestazione, erronea valutazione del materiale probatorio, preclusioni del processo civile

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