Profilo Professionale
L’Avv. Claudio Federico si laurea con lode nel 1985 presso l’Università “La Sapienza” di Roma, maturando nel tempo un’articolata esperienza nel contenzioso di legittimità, testimoniata dal patrocinio di oltre centoventi giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione.
Alla cura diretta delle impugnazioni, affianca un’attività di consulenza specialistica rivolta ai colleghi, fornendo supporto nella valutazione preliminare delle controversie, nella definizione dell’impostazione strategica e nella stesura di ricorsi, controricorsi e memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c.
Il patrocinio dinanzi alla Suprema Corte ha impresso un segno tangibile nell’evoluzione giurisprudenziale.
In materia di notificazioni civili, Cass. 19 gennaio 2007, n. 1258 afferma che l’omessa spedizione della raccomandata di cui all’art. 139, comma 4, c.p.c. configura un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario, inficiando il procedimento con la nullità della notifica.
Nel settore del credito al consumo, Cass. 27 settembre 2016, n. 19000 perimetra la disciplina del collegamento negoziale tra vendita e finanziamento, escludendo la rilevanza della clausola di esclusiva: l’approdo viene recepito e commentato dalle principali riviste di settore, quali Dirittobancario.it, Camminodiritto.it e Altalex.com.
In ambito tributario e catastale, Cass. Sez. Trib., 30 settembre 2020, n. 20807 censura la prassi dei riclassamenti di massa ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004 condotti mediante mere clausole di stile o automatismi statistici, imponendo all’amministrazione la prova rigorosa delle specifiche trasformazioni urbane e delle caratteristiche concrete dell’immobile.
In materia di servitù prediali, Cass. Sez. II, 13 maggio 2025, n. 12744 segna il superamento della proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. Grazie ai rilievi critici svolti nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. — e in piena aderenza al costrutto argomentativo ivi prospettato —, il Collegio accerta la falsa applicazione dell’art. 1052 c.c. disciplinante il passaggio coattivo, sovvertendo la delibazione di inammissibilità formulata dal relatore.
L’efficacia della ricostruzione dogmatica trova puntuale riscontro anche nelle sentenze di merito.
Corte d’Appello di Roma, 11 giugno 2019, n. 3903 costituisce la prima decisione del distretto capitolino ad accogliere la domanda risarcitoria di un investitore in titoli Lehman Brothers, affermandosi come precedente fondamentale sulla responsabilità degli intermediari finanziari, edito su Il Foro Italiano, Diritto Bancario e Il Caso.
Nella medesima materia, Corte d’Appello di Roma, Sez. III Civile, 7 maggio 2026, n. 3771 condanna l’istituto di credito alla restituzione dell’intero capitale investito in obbligazioni Lehman Brothers, sancendo come la reputazione commerciale derivante dall’adesione al programma “Patti Chiari” fondi un preciso dovere di informazione e monitoraggio continuo del rischio.
Tribunale di Roma, 11 novembre 2024, n. 11327, pubblicata sulla rivista “Il Caso”, perimetra l’ambito applicativo della maggiorazione reddituale ex art. 38 L. 448/2001. Si tratta della prima pronuncia che, smentendo la contraria tesi sostenuta dall’INPS, sancisce la natura risarcitoria della pensione militare privilegiata tabellare, escludendola dal calcolo del reddito soglia per l’incremento al milione, condannando l’ente previdenziale all’adeguamento della pensione di invalidità civile.
