Confini del sindacato della Cassazione sul “fatto processuale” in tema di errores in procedendo

Ricorso per Cassazione

Written by:

Confini del sindacato della Cassazione sul “fatto processuale” in tema di errores in procedendo.
.
Mentre il riesame dei fatti sostanziali costituisce accertamento riservato al giudice del merito, il riesame dei fatti processuali, debitamente veicolati dai motivi di ricorso, avendo ad oggetto, unicamente, la verifica della regolarità del procedimento processuale che ha condotto all’emissione della sentenza impugnata, ben può essere esperito in sede di legittimità.
La diversa latitudine dei poteri di cognizione del giudice di legittimità, nelle due situazioni, discende dalla morfologica funzione propria della Corte di Cassazione, ostativa alla trasformazione del ricorso per cassazione in un ulteriore grado di merito.
Non possono quindi avere cittadinanza, nel procedimento cassatorio, tutte quelle censure involgenti i presupposti di fatto rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme di legge.
Il principio, assolutamente consolidato, secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto processuale, risultando perciò investita del potere di procedere direttamente all’esame ed alla valutazione degli atti del processo di merito, sembra in dissintonia rispetto all’altro principio che riserva in via esclusiva al giudice di merito il compito d’interpretare gli atti processuali di parte, individuandone il significato ed il contenuto giuridico, relegando il sindacato della Cassazione ai soli eventuali vizi di motivazione nei quali detto giudice di merito sia eventualmente incorso nell’espletamento di tale compito.
L’apparente antinomia è agevolmente appianabile col rilievo che, in tema di errores in procedendo, è la nullità della sentenza o del procedimento a dover essere sindacata dalla Cassazione, in ossequio al n. 4, comma 1 dell’art. 360 c.p.c.
E da cosa infatti dipende la nullità, se non da un difetto di attività del giudice o delle parti, cioè proprio da un fatto (processuale), su cui dunque il giudizio verte e col quale la Corte di Cassazione può (recte: deve) necessariamente potersi confrontare, senza nulla usurpare al giudice di merito?
Il discrimen, riflettentesi sul potere di intervento cassatorio,  tra fatto  sostanziale e fatto processuale, è icasticamente delineato da Cass., SS.UU., n. 8077/2012: “un conto è rilevare un errore di giudizio imputabile al giudice di merito nell’esame del rapporto sostanziale dedotto in lite, altro conto è ravvisare un errore di attività che, essendosi verificato nel corso del processo, ne possa avere inficiato l’esito.
Nelle due diverse ipotesi il “fatto” ha una pregnanza ed un rilievo differenti: perchè, se attiene alle circostanze del rapporto sostanziale, quel “fatto”, che il giudice di merito è chiamato ad accertare, è anteriore al processo ed esaurisce la propria funzione nella sua stessa valenza storica; se invece attiene al rapporto processuale, il “fatto” si colloca all’interno di una vicenda che è tuttora in corso di sviluppo, sia quando quella vicenda si sta ancora svolgendo nella fase del giudizio di merito, sia quando è transitata nel giudizio di legittimità, che pur sempre nel medesimo rapporto processuale s’inserisce. Vi è, insomma, una fondamentale unitarietà del procedimento, pur nei diversi gradi e fasi in cui si svolge, che ne rende il vizio sempre attuale, ove sia tale da incidere sulla decisione della causa e da compromettere la realizzazione del “giusto processo”. Ed è questo che giustifica – ed al tempo stesso impone – anche al giudice di legittimità di conoscere dell’error in procedendo in ogni suo aspetto, perchè la rottura della corretta sequenza procedimentale investe in ultima analisi anche il medesimo giudizio di cassazione e dunque colui che vi è preposto deve direttamente accertarsene”.
Nella fattispecie decisa dalle Sezioni Unite, era stata sottoposta a scrutinio l’eventuale nullità dell’atto introduttivo del giudizio: ora, è chiaro che se tale nullità fosse stata effettivamente ravvisabile, avrebbe comportato un vulnus del contraddittorio che, prodottosi al principio del processo, si sarebbe poi necessariamente riverberato sull’intero suo successivo sviluppo.

E’ tuttavia neccessario operare un distinguo: il sindacato di merito della cassazione è conducibile sul  fatto processuale soltanto  a condizione che esso non involga la valutazione dell’opportunità (inderogabilmente riservata alla insindacabile discrezionalità del giudice del merito) dell’effettuazione di determinati atti, quali disporre una ctu, ordinare un’ispezione o esibizione di cose o documenti, ovvero laddove esso involga l’apprezzamento della rilevanza o meno di mezzi di prova dei quali sia stata chiesta l’ammissione o l’indispensabilità o meno di documenti prodotti per la prima volta in appello.

Ciò perchè tali decisioni concernono bensì attività processuali, ma tuttavia indissolubilmente avvinte al merito della lite (ius litigatoris, quindi,  e non gà ius constitutionis).
.
.
.
.
.
.
tag: Errores in procedendo Cassazione, Controllo Cassazione sul fatto processuale, Sindacato Cassazione sulla nullità processuale, Condizioni sindacato Cassazione sul fatto processuale, Limiti sindacato Cassazione sul fatto processuale, Eccesso di potere Cassazione, Denegata giustizia Cassazione, Corte di Cassazione e fatto processuale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *