Come denunciare in Cassazione la mancata ammissione di una (viceversa pienamente ammissibile) richiesta di prova, da parte del giudice di merito, il quale tuttavia rigetta la domanda, per …. omesso assolvimento dell’onere probatorio!

Ricorso per Cassazione

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Come denunciare in Cassazione la mancata ammissione di una (viceversa pienamente ammissibile) richiesta di prova, da parte del giudice di merito, il quale tuttavia rigetta la domanda, per …. omesso assolvimento dell’onere probatorio!
Si supponga che il giudice di merito abbia negato ingresso (è la fattispecie decisa da Cass. Civ., 1° Febbraio 2023, n. 2980) all’’esame testimoniale del perito autore di una perizia stragiudiziale, reputando che siffatta prova per testi risultasse finalizzata a confermare un atto di parte, laddove è viceversa pacifico come sia una pienamente legittima facoltà della parte, quella di dedurre prova testimoniale, vertente sulle circostanze di fatto accertate dal perito.
Ebbene, nel caso in cui lo stesso giudice rigettasse la domanda della parte, ritenendola purtuttavia sprovvista di prova, la  sentenza sarebbe nulla, poiché sorretta da motivazione connotata da palmare insanabile contraddittorietà, così da non integrare nemmeno il “minimo costituzionale” di motivazione.
Ora, è chiaro che una simile censura debba essere veicolata in relazione al n. 4 dell’art. 360, comma 1, e non già (come, ad es. sembra invece ritenere Cassazione civile sez. III, 22/06/2016, n.12884) quale vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ), il quale, inoltre, implicherebbe la necessità di provare anche la decisività del fatto.
Il fatto negletto, infatti, deve avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.
E tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice a una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito.
E poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” attiene, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, apparire tale che, ove presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie.
Quindi, risulta senz’altro più agevole (oltre che metodologicamente più consono) veicolare la doglianza de qua ai sensi del n. 4.

 

 

 

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