Deduzione in cassazione dell’eccezione di litispendenza

Ricorso per Cassazione

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Deduzione in cassazione dell’eccezione di litispendenza
E’ indubbio come, ai fini della dichiarazione di litispendenza – la quale, essendo rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, può essere emessa direttamente dalla Corte di cassazione con annullamento, senza rinvio, della statuizione resa sul punto dalla sentenza impugnata – occorra far riferimento, in via esclusiva, al criterio della “prevenzione”.
Ciò comporta che si appalesa ultronea qualsivoglia indagine sull’effettiva competenza del giudice preventivamente adito, a conoscere della controversia e senza che alla declaratoria di litispendenza, sia di ostacolo la circostanza che effettivamente competente sia il giudice successivamente adito (Cass., sez. un., 11 novembre 1994, n. 9409).
La questione della litispendenza, inoltre, deve essere decisa con riguardo alla situazione processuale esistente al momento della pronuncia sul punto: il corollario è che si devono prendere in considerazione gli eventi processuali che siano eventualmente sopravvenuti, anche in costanza del giudizio di Cassazione (Cass. 20 agosto 1991 n. 8923), i quali possano incidere sull’applicabilità dell’art. 39 c.p.c.
Detto altrimenti: possono e debbono essere valorizzati tutti gli accadimenti che abbiano fatto cessare la situazione di litispendenza prima che il giudice, cui la pendenza di più cause identiche sia stata denunciata, si pronunci su tale questione.
Quindi, il difensore che intenda veicolare in cassazione l’eccezione di litispendenza, deve provare la persistenza, per tutto il giudizio di legittimità, sino all’udienza di discussione, delle condizioni di cui all’art. 39, comma 1, c.p.c.
Egli, a tal fine, avrà cura di depositare il pertinente certificato, attestante la pendenza di un giudizio, identico, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, a quello, successivamente instaurato, approdato in cassazione, senza che gli possa essere frapposto il divieto di cui all’art. 372 c.p.c..
Infatti, il divieto di produzione, nel procedimento per cassazione, di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, sancito dall’art. 372 c.p.c., non si estende agli atti relativi a questioni che possono essere proposte in ogni grado del giudizio e che sono rilevabili d’ufficio, quale appunto quella della litispendenza.
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