“Qualche volta anche Omero sonnecchia”: la Cassazione non si avvede del raggiungimento dello scopo

Ricorso per Cassazione

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“Qualche volta anche Omero sonnecchia”: la Cassazione non si avvede del raggiungimento dello scopo

Nel decidere una controversia in materia di opposizione a precetto, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13365-2023, afferma, per quel rileva nell’economia del presente spunto, che ”… deve, dunque, ritenersi accertata la sussistenza, nella fattispecie, degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, per modo che le doglianze della società ricorrente, a prescindere dalla loro fondatezza o infondatezza, configurano, in tesi, fattispecie di difformità dal modello legale inquadrabili nella categoria della nullità e non in quella dell’inesistenza. Pertanto, queste doglianze avrebbero dovuto essere dedotte con l’opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. o, nell’ipotesi in cui il vizio della notificazione avesse impedito la conoscenza del provvedimento, con l’opposizione tardiva, ai sensi dell’art. 650 stesso codice; ne era invece preclusa la deduzione nell’ambito del giudizio di opposizione esecutiva”.
Tale passaggio è pienamente condivisibile laddove afferma che l’eccezione di nullità dell’originaria notificazione del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere proposta con l’opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità avesse impedito all’opponente di averne tempestiva conoscenza, e non, come è invece accaduto nella scrutinata fattispecie, mediante l’opposizione a precetto.
Infatti, in tal caso l’eccezione di nullità consente di recuperare il termine di gg. 40 perso a causa del vizio della notificazione, con conseguente superamento della fase rescindente e apertura della fase rescissoria, deputata al vaglio della legittimità dell’ingiunzione.
Desta invece non poche perplessità quando configura e legittima la possibilità di proporre l’eccezione di nullità dell’originaria notificazione del decreto ingiuntivo con il rimedio dell’opposizione al provvedimento monitorio, ex art. 645 cod. proc. civ.
Infatti, non è dato comprendere quale sia l’utilità di un’opposizione a decreto ingiuntivo tempestiva (ossia effettuata nel rispetto del termine di cui all’art. 645 c.p.c.) al solo scopo di eccepire la nullità della pregressa notificazione del decreto ingiuntivo.
Infatti, se l’opposizione è stata interposta nel termine di gg. 40, significa che la notificazione dell’ingiunzione, seppur nulla, ha raggiunto il suo scopo, con conseguente sanatoria della nullità ex art.156, comma 3, c.p.c., espressione del generale principio di economia degli atti processuali.
Si parla, al riguardo, di assetto teleologico delle forme: non esiste un diritto all’astratta regolarità delle forme processuali, motivo per cui la nullità assume rilievo solo quando chi se ne duole illustri la menomazione, in punto di esercizio del diritto di difesa, patita. (Cass. civ., 22/03/2017, n. 7311).
Costituisce, invero, principio ricevuto, quello per cui il vizio di notificazione implicante nullità è sempre sanabile ai sensi del combinato disposto degli art. 160 e 156 c.p.c.: la morale è che deve essere salvato l’effetto comunque perseguito dall’atto, al di fuori dello stretto formalismo richiesto per il suo compimento.
Tutte le precedenti considerazioni possono ritenersi condensate nel seguente principio espresso dalle Sezioni Unite (08/04/2022, n.11550), le quali hanno infatti icasticamente acclarato che “La nullità della notificazione del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo, che è quello della conoscenza legale dell’atto, volta all’utile predisposizione delle proprie difese, da parte del destinatario della contestazione – soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è “ex lege” finalizzata, con conseguente venir meno dell’interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio”.
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