Attività del giudice di merito di ricostruzione e apprezzamento dei fatti storici e di qualificazione in iure dei medesimi: ambito di sindacabilità in cassazione
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Il controllare se la fattispecie concreta, tale e quale accertata dal giudice di merito, sia stata ricondotta, correttamente o meno, alla fattispecie giuridica astratta dal medesimo individuata come idonea a dettarne la disciplina, oppure se dovesse essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica, ovvero fosse irriconducibile ad una qualsivoglia fattispecie giuridica astratta, (e, quindi, giuridicamente irrilevante), ovvero, infine, se non sia stata ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo (c.d. vizio di sussunzione o, più propriamente, vizio di rifiuto di sussunzione)”, costituisce attività di qualificazione in diritto dei fatti storici accertati, traducentesi in un giudizio normativo, suscettibile, in quanto tale, di essere controllato dalla Corte di Cassazione nell’ambito del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3.
La valutazione così effettuata (recte: il momento della sussunzione o meno della fattispecie concreta in una fattispecie astratta) e la sottostante motivazione, esulando, infatti, dall’attività di ricostruzione e, dunque, di apprezzamento dei fatti storici, ben può essere censurata come falsa applicazione di norma di legge, ai sensi dell’art 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La sindacabilità della sussunzione sotto il profilo della falsa applicazione di norma di legge scatta, però, a una condizione: il ricorrente deve partire dalla medesima ricostruzione della fattispecie concreta così come effettuata dal giudice di merito (dunque: senza che che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l’esattezza e, men che mai, ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), altrimenti si trasmoderebbe nella revisione dell’accertamento di fatto di esclusiva pertinenza del giudice di merito (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 4125/2017).
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