Scrutinio della prova in cassazione oscillante tra la falsa applicazione di legge e illogicità della decisione di rigetto/ammissione della prova

Ricorso per Cassazione

Written by:

Scrutinio della prova in cassazione oscillante tra la falsa applicazione di legge e illogicità della decisione di rigetto/ammissione della prova
Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento.
Si è in presenza di un principio consolidato frutto di plurimi monocordi arresti (ex permultis, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007).
La sentenza può essere impugnata, denunziandone la nullità in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., ove essa abbia rigettato la domanda per difetto di prova, dopo che erano state neglette le istanze istruttorie formulate dall’attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.
Ricorre invece il vizio di falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. laddove il giudice ponga a fondamento della propria decisione l’inosservanza dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo (Cass. n. 18285/2021, n. 2904/2021, n. 8466/2020, n. 24205/2019 e n. 8357/2005).
Ampliando la visuale, può rilevarsi come la giurisprudenza nomofilattica abbia individuato due gruppi di casi in cui il giudizio sulla prova può essere fatto oggetto di scrutinio in sede di legittimità.
Il primo gruppo, come perspicuamente acclara Cass. 18/11/2021, n. 35146 (sentenza che si segnala anche per aver demolito il totem dell’inammissibilità della prova per testi avente ad oggetto circostanze formulate negativamente) riguarda “le ipotesi in cui il ricorrente assuma che giudice di merito, decidendo sulla prova, abbia violato una regola processuale.
E’ il caso, ad esempio, in cui:
  1. a) il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia ritenuto vietata dalla legge una prova consentita, od all’opposto abbia ammesso una prova in violazione d’un divieto di legge (ad esempio, il divieto di provare per testimoni la proprietà delle cose pignorate da parte del terzo opponente, ex art. 621 c.p.c.);
  2. b) il ricorrente alleghi il c.d. “vizio di attività”, consistente nella mancata ammissione di mezzi di prova diretti a dimostrare punti decisivi della controversia, e cioè fatti e situazioni che, se accertati, avrebbero l’effetto ex se di determinare una statuizione diversa da quella impugnata (Sez. 3, Sentenza n. 13556 del 12/06/2006, in motivazione; Sez. 1, Sentenza n. 410 del 07/02/1969);
  3. c) il ricorrente alleghi l’erroneità del giudizio con cui è stato ritenuto sussistente od insussistente un interesse giuridicamente rilevante del testimone all’esito del giudizio, ai fini della valutazione di incapacità a deporre (Sez. L, Sentenza n. 20731 del 03/10/2007).
In tutti i casi appena ricordati il vizio denunciato dal ricorrente consiste nella devianza da una regola processuale, vizio che è sempre consentito a questa Corte esaminare (Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, 5 4.1 dei “Motivi della decisione”).
3.2.2. Questa Corte ha poi ammesso la sindacabilità in sede di legittimità di legittimità della valutazione con cui il giudice di merito abbia accolto o rigettato le istanze istruttorie in un secondo gruppo di ipotesi: quando il ricorrente assuma che la suddetta valutazione sia viziata sul piano della logica (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 18222 del 10/09/2004).
Tale vizio sussiste quando la decisione sulla prova, se messa in relazione con le altre statuizioni contenute nella sentenza, risulti insanabilmente contraddittoria o totalmente arbitraria.
Questo vizio può sussistere, ad esempio:
  1. a) quando il giudice non prende nemmeno in considerazione le richieste istruttorie della parte, per poi rigettarne la domanda sul presupposto che non sia stata provata (così già, ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 1039 del 15/05/1962; eventualità, purtroppo, non rara nel novero delle decisioni di merito che questa Corte è chiamata ad esaminare);
  2. b) quando il giudice rigetti le richieste istruttorie senza motivazione alcuna, neanche implicita (Sez. 5, Sentenza n. 9120 del 19/04/2006);
  3. c) quando il giudice rigetti le uniche prove richieste reputandole superflue, senza però averne altre a disposizione (Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 31/05/2005, in motivazione);
  4. d) quando il giudice rigetti le richieste istruttorie negandone l'”attitudine dimostrativa” ai fini del decidere, sebbene queste vertessero su circostanze decisive.
In applicazione di quest’ultimo principio, ad esempio, questa Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento di differenze retributive, dopo che aveva rigettato – “perché da provare documentalmente” – la richiesta di provare per testimoni il numero di ore lavorate e le mansioni svolte da parte del dipendente (Sez. L, Sentenza n. 66 del 08/01/2015; nello stesso senso, Sez. 1, Ordinanza n. 5377 del 07/03/2011; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007).”

 

 

 

 

tag: Scrutinio della prova in cassazione oscillante tra la falsa applicazione di legge e illogicità della decisione di rigetto/ammissione della prova, ricorso per cassazione, L’inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente al difetto di specificità e completezza del motivo, quale corollario del principio sancito dall’art. 156 c.p.c., comma 2, struttura del giudizio di legittimità, motivazione della sentenza di appello.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *