La doppia aporia della mora credendi e dell’aliunde perceptum tra effettività della tutela e istanze acceleratorie

Diritto del Lavoro

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«In tema di interposizione fittizia di manodopera, ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore alle retribuzioni per il periodo successivo alla sentenza dichiarativa della persistenza del rapporto, non è sufficiente la messa in mora originaria, anche se contenuta nel ricorso introduttivo, ma è necessaria una nuova costituzione in mora successiva all’ordine giudiziale di ripristino del rapporto. Ne consegue che, in difetto di tale atto, il lavoratore non ha diritto alle retribuzioni maturate dopo la pronuncia, restando irrilevanti eventuali mutamenti giurisprudenziali sopravvenuti.»
(Cass. civ., sez. lav., 10 settembre 2025, n. 24975, massima non ufficiale)

La disciplina delle conseguenze economiche derivanti dall’accertamento giudiziale dell’interposizione fittizia di manodopera costituisce, nell’attuale panorama dottrinale e giurisprudenziale, uno dei terreni maggiormente controversi e perigliosi del diritto del lavoro. La questione travalica di gran lunga la mera ricostruzione formale e sostanziale del rapporto in capo al committente o effettivo utilizzatore: essa investe direttamente la qualificazione dogmatica del credito vantato dal lavoratore – da ascrivere all’alveo retributivo ovvero a quello risarcitorio – e la consequenziale opponibilità dell’aliunde perceptum da parte del datore di lavoro reale. L’esito di tale delicato bilanciamento ermeneutico rifluisce, in ultima analisi, sulla stessa effettività e pienezza della tutela costituzionale assicurata alla retribuzione dall’articolo 36 della Costituzione.

Con il fondamentale arresto nomofilattico  rappresentato dalla sentenza 7 febbraio 2018, n. 2990, le Sezioni Unite hanno superato in radice il pernicioso orientamento tradizionale che qualificava in termini meramente risarcitori l’obbligazione del datore inadempiente. Il  Collegio nomofilattico di vertice  ha icasticamente sancito la natura strettamente ed intrinsecamente retributiva del credito maturato dal lavoratore, statuendo che dal rapporto di lavoro, accertato e riconosciuto dalla pronuncia giudiziale come sorto ab origine in capo all’utilizzatore, discendono gli ordinari ed indefettibili obblighi a carico di entrambe le parti, primo fra tutti l’obbligo datoriale di corrispondere la retribuzione, pur nelle ipotesi di mora credendi. Tale opzione interpretativa si fonda sulla rigorosa ricostruzione della fattispecie: l’effetto ripristinatorio e accertativo della pronuncia opera ex tunc, saldando la fattispecie concreta ai principi di eguaglianza sostanziale, di dignità della retribuzione e di libertà dell’iniziativa economica di cui agli articoli 3, 36 e 41 della Costituzione, in perfetta consonanza con quanto già espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2011.

Nondimeno, l’applicazione pratica di tali condivisi principi si scontra con una profonda e paralizzante frattura nomofilattica, configurando una vera e propria doppia aporia dogmatica e operativa.

La prima aporia attiene al controverso istituto della messa in mora (mora credendi). Sul piano applicativo, permane un radicale e non più tollerabile contrasto relativo alla necessità o meno di una rinnovata intimazione successiva al giudicato. Un primo orientamento, di impronta prettamente sostanzialistica (esplicitato da Cass. 11 luglio 2024, n. 19042), ritiene integralmente sufficiente la costituzione in mora originaria, quand’anche veicolata mediante il solo ricorso introduttivo del giudizio, valorizzando coerentemente l’efficacia retroattiva ed ex tunc della sentenza dichiarativa di interposizione illecita. A tale impostazione si contrappone diametralmente il rigoroso ed esasperatamente formalistico indirizzo ribadito da Cass. 10 settembre 2025, n. 24975 (in continuità, peraltro,  con Cass. n. 13815/2023), secondo cui l’istanza di messa in mora originaria esaurirebbe la propria efficacia con la pronuncia della sentenza, rendendo imprescindibile una nuova ed autonoma costituzione in mora, successiva all’ordine giudiziale di ripristino, a pena di decadenza dal diritto alle retribuzioni maturate nello spatium temporis post-sentenziale. Questa seconda tesi, privando inopinatamente il lavoratore della tutela economica in assenza di un mero atto formale riproduttivo, finisce per degradare la portata accertativa della decisione di merito e per premiare l’inadempimento del datore reale.

La seconda aporia concerne la detraibilità dell’aliunde perceptum e la portata applicativa dell’articolo 29, comma 3-bis, del d.lgs. n. 276 del 2003. Se da un lato talune pronunce (tra cui Cass. 9 aprile 2019, n. 9859) hanno finito per dilatare l’efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dall’appaltatore fittizio estendendo indebitamente il perimetro dell’istituto, dall’altro lato un ammirevole e rigoroso arresto (Cass. 14 ottobre 2021, n. 27988) ha condivisibilmente escluso la computabilità di somme percepite dal lavoratore a fronte di occupazioni stipulate con datori di lavoro terzi ed estranei al rapporto interpositorio. Riconoscendo la totale inapplicabilità dell’articolo 1180 c.c. e dell’istituto della compensatio lucri cum damno a crediti di natura strettamente retributiva, tale ultima decisione ha chiarito che soltanto i pagamenti provenienti dal datore interposto assumono validità liberatoria per l’utilizzatore, mentre qualsiasi utilità ritratta da rapporti terzi resta del tutto inopponibile, scongiurando così il rischio che l’inadempimento datoriale si traduca in un ingiusto arricchimento o in una perversa attenuazione della responsabilità civile della parte datoriale.

In una prospettiva costituzionale e sistematica, la giurisprudenza della Consulta (in particolare con la sentenza n. 29 del 2019) ha consacrato quale vero e proprio “diritto vivente” la natura retributiva dell’obbligazione successiva all’accertamento dell’illecito interpositorio, ancorando l’obbligo di corrispondere la controprestazione economica all’offerta delle prestazioni lavorative e al rifiuto ingiustificato del datore. In tale quadro, la pretesa di subordinare la spettanza delle retribuzioni a un prolungato e ridondante ritualismo formale di mora, unitamente all’impropria decurtazione dei proventi conseguiti aliunde da terzi, finisce per mortificare la funzione deterrente della pronuncia giudiziale, violando apertamente gli articoli 3, 24, 36 e 111 della Costituzione.

Al fine di offrire una sintesi sistematica e di immediata decodifica delle difformità interpretative finora esaminate giova riportare un quadro sinottico dei principali approdi nomofilattici e costituzionali in materia:

Pronuncia, Anno e n. Tema Principio affermato Impatto operativo
Cass., S.U., 7 feb. 2018, n. 2990 – Rel. D’Antonio Natura del credito Credito di natura retributiva, non risarcitoria; permanenza dell’obbligo retributivo datoriale pur in ipotesi di mora credendi. Rafforzata tutela della posizione del lavoratore ed espressa esclusione della compensatio lucri cum damno.
Cass., 9 apr. 2019, n. 9859 – Rel. De Marinis Aliunde perceptum e pagamenti dell’appaltatore fittizio Riconoscimento dell’efficacia liberatoria ai pagamenti corrisposti dal somministratore o appaltatore fittizio ex art. 29, co. 3-bis. Facoltà per il committente/utilizzatore di opporre in compensazione le somme già erogate dall’interposto.
Cass., 14 ott. 2021, n. 27988 – Rel. Amendola Aliunde perceptum e redditi da terzi estranei Inopponibilità e irrilevanza delle somme percepite da datori estranei; inoperatività dell’art. 1180 c.c. Efficacia liberatoria limitata ai soli pagamenti interni dell’interposto ed esclusione della detraibilità da terzi.
Cass., 11 lug. 2024, n. 19042 – Rel. Ponterio Messa in mora del datore di lavoro Piena sufficienza ed efficacia della costituzione in mora originaria formulata anche nel solo ricorso introduttivo. Inutilità di una nuova intimazione formale dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa.
Cass., 10 set. 2025, n. 24975 – Rel. Cinque Messa in mora e ripristino del rapporto Necessità di una rinnovata ed ulteriore costituzione in mora successiva all’ordine giudiziale di ripristino. Perdita del diritto alle retribuzioni maturate nel periodo post-sentenziale in difetto di nuova intimazione.
Corte cost., 2011, n. 303; 2019, n. 29 Inquadramento e garanzie costituzionali Sussistenza dell’obbligo retributivo e ripristinatorio in capo al datore reale a far data dalla pronuncia giudiziale. Interpretazione adeguatrice ed orientata al rispetto dei principi di effettività della tutela giurisdizionale.

Dall’esame comparato del reticolato giurisprudenziale sopra delineato emerge la necessitata affermazione di un indirizzo ermeneutico unitario e coerente con la tutela del credito.

In conclusione, la soluzione dogmatica e sistematica più coerente con la ratio della disciplina dell’interposizione fittizia impone di affermare la piena ed esauriente efficacia della messa in mora originaria, senza inutili ed astratti appesantimenti formalistici, e di circoscrivere contestualmente l’operatività dell’aliunde perceptum ai soli esborsi materialmente sostenuti dall’appaltatore fittizio. Tale costruzione, palesemente aderente all’impostazione delineata da Cass. n. 27988/2021, appare la sola idonea a preservare la funzione deterrente della sanzione giudiziale e ad adempiere ai precetti costituzionali dell’effettività della tutela (artt. 3, 24, 36 e 111 Cost.). Ebbene, considerata la profonda frammentazione della giurisprudenza di legittimità, sarebbe auspicabile un definitivo ed autorevole intervento nomofilattico da parte delle Sezioni Unite, ovvero un  intervento legislativo di interpretazione autentica dell’articolo 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276 del 2003.

Claudio Federico

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