Inerzia datoriale e comporto frazionato: l’aporia della rinuncia tacita in Cass. n. 7975/2026

Ricorso per Cassazione

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Nota a Cass., Sez. lavoro, ord. 31 marzo 2026, n. 7975

Massima
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto frazionato, qualora il datore di lavoro, pur avendo maturato il diritto di recedere per superamento del limite previsto dal CCNL, lasci decorrere — dopo il rientro in servizio del lavoratore — un periodo di protratta e non equivoca prosecuzione del rapporto, tale inerzia, valutata nel concreto dal giudice di merito, integra rinuncia tacita al potere di licenziamento e genera nel lavoratore un legittimo ed incolpevole affidamento sulla continuazione del rapporto; ne consegue che, una volta perfezionatasi detta rinuncia, le assenze pregresse non possono essere “recuperate” ai fini del computo del comporto in occasione di successivi eventi morbosi”.
(massima non ufficiale, Cass. civ., Sez. lavoro, ord. 31 marzo 2026, n. 7975)

1. Premessa

L’ordinanza in commento affronta nuovamente la questione della rinuncia tacita del datore di lavoro al potere di licenziare per superamento del periodo di comporto, con specifico riferimento alla fattispecie del comporto frazionato disciplinato dall’art. 63, comma 2, del CCNL Anaste. La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza che attribuisce rilevanza abdicativa all’inerzia datoriale protrattasi successivamente al rientro in servizio del lavoratore, quale possibile indice della rinuncia al potere di recesso. Tuttavia, la motivazione presenta significative criticità, soprattutto nella parte in cui tenta di conciliare tale principio con la logica del triennio mobile, che la stessa Corte riconosce come correttamente interpretata dalla società ricorrente.

2. Il quadro normativo e la questione interpretativa

L’art. 63, comma 2, del CCNL di settore prevede la facoltà di licenziamento ove il lavoratore abbia cumulato 120 giorni di assenza per malattia «nell’arco del triennio precedente l’ultimo evento morboso». La disposizione, nella sua formulazione letterale, impone un criterio di computo mobile, ancorato all’evento morboso più recente, dal quale si procede a ritroso per individuare il triennio rilevante.

Il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro aveva posto al centro proprio tale meccanismo, sostenendo che: (a) ogni nuovo episodio morboso determina lo spostamento in avanti del triennio di riferimento; (b) le assenze anteriori al nuovo triennio divengono giuridicamente irrilevanti; (c) l’affidamento del lavoratore e la rinuncia tacita del datore possono operare soltanto fino al verificarsi del successivo evento morboso, il quale riattiva la facoltà di recesso.

3. La decisione della Corte: adesione all’interpretazione letterale e conferma della rinuncia tacita

La Corte di cassazione afferma espressamente che la Corte territoriale ha correttamente interpretato la clausola contrattuale, riconoscendo che «i nuovi e più recenti morbosi facessero slittare in avanti il termine c.d. esterno di tre anni» per il calcolo e la verifica dei 120 giorni di assenza per malattia frazionata. Si tratta di un passaggio di grande rilievo: la Corte accoglie la lettura mobile del triennio, perfettamente coincidente con quella sostenuta dalla ricorrente, individuando nel periodo novembre 2017–novembre 2020 il triennio di riferimento, stante l’ultima assenza per malattia intercorsa dal 12 al 22 novembre 2020.

Nonostante tale premessa, la Corte conferma la sentenza impugnata, ritenendo: (a) che il superamento del comporto fosse già avvenuto nell’agosto 2019, allorché la lavoratrice aveva raggiunto 134 giorni di assenza; (b) che la prosecuzione del rapporto per oltre un anno — protrattasi, sia pure con ulteriori intervalli morbosi, dal 10 agosto 2019 fino al luglio 2020 — integrasse una rinuncia tacita del datore al potere di licenziare per quelle assenze; (c) che dette assenze non potessero pertanto essere «recuperate» nel calcolo del comporto riferito agli eventi morbosi successivi.

La Corte precisa altresì che, una volta perfezionatasi la rinuncia, il datore di lavoro non perde il potere di recedere qualora si verifichino ulteriori assenze, ma non potrà avvalersi delle assenze pregresse già “consumate” dalla condotta abdicativa: un loro recupero si porrebbe «in insanabile contraddizione con il significato negoziale abdicativo già riconosciuto al pregresso comportamento datoriale inerte».

4. La frattura logica: un accertamento di fatto fondato su un presupposto giuridico opinabile

La motivazione rivela una tensione interna di non trascurabile rilievo. Se il triennio è mobile — come la Corte espressamente riconosce — occorre chiedersi: (a) perché il superamento del comporto nel 2019 conservi rilevanza giuridica ai fini del licenziamento intimato nel novembre 2020; (b) come possa la prosecuzione del rapporto dopo l’agosto 2019 generare una rinuncia tacita, in un sistema nel quale il triennio si rigenera con ogni nuovo evento morboso; (c) se l’unico momento rilevante non sia piuttosto l’ultimo evento morboso del 12–22 novembre 2020, rispetto al quale il licenziamento fu intimato il giorno successivo.

La Corte d’appello aveva costruito la rinuncia tacita su un triennio “fisso”, ancorato al superamento del comporto maturato nel 2019, senza considerare che gli eventi morbosi del 2020 avevano nel frattempo rigenerato il triennio di riferimento. La Cassazione, pur riconoscendo la correttezza del criterio mobile, qualifica come «accertamento di fatto» — e dunque insindacabile in sede di legittimità — una valutazione che è, invece, il prodotto diretto di un errore di diritto: la rinuncia tacita viene fondata su assenze che la norma contrattuale — correttamente interpretata, nei termini riconosciuti dalla stessa Corte — avrebbe dovuto considerare superate dal meccanismo di scorrimento del triennio.

5. La rinuncia tacita nel comporto mobile tra incertezze sistematiche e ambiguità applicative

La giurisprudenza richiamata dalla Corte (Cass. n. 25899/2011) stabilisce che l’inerzia datoriale può assumere valenza abdicativa soltanto a decorrere dal rientro in servizio del lavoratore, e opera fino al verificarsi del successivo evento morboso. Nella struttura del comporto mobile, ogni nuovo episodio morboso: (a) riattiva la facoltà di recesso; (b) sposta in avanti il triennio; (c) rende irrilevanti le assenze anteriori al nuovo triennio così delimitato.

La pronuncia in commento introduce, invece, una sorta di «cristallizzazione» della rinuncia tacita, che sopravvive al mutamento del triennio e preclude il computo delle assenze pregresse anche quando queste ricadano nel nuovo arco triennale. Si tratta di un approdo difficilmente conciliabile con la struttura dinamica del comporto frazionato. L’orientamento risulta tuttavia confermato, in termini analoghi, da Cass., Sez. lavoro, ord. 14 marzo 2025, n. 6874, la quale ha affermato che, una volta maturato l’affidamento del lavoratore sulla rinuncia del datore a far valere il superamento del comporto, «eventuali giornate di malattia ulteriori rimangono irrilevanti, salvo che un nuovo periodo di comporto decorra integralmente sin dall’origine».

La decisione, pur formalmente corretta sul piano del sindacato di legittimità — avendo la Corte escluso di poter riesaminare la valutazione di merito compiuta dal giudice territoriale — appare organicamente incoerente, nella misura in cui non chiarisce il rapporto tra la dinamica del triennio mobile, l’inerzia datoriale, l’affidamento del lavoratore e la rinuncia tacita. Soltanto una ricostruzione che tenga organicamente insieme questi elementi potrà restituire coerenza a una materia che, per sua natura, richiede un equilibrio particolarmente delicato tra le esigenze organizzative del datore e la tutela della salute del lavoratore, presidiate dall’art. 2110, comma 2, del codice civile.

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