Il requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, quale unico ed esclusivo strumento di … “agnizione”, per la Corte di cassazione, del fatto sostanziale/processuale sotteso alla controversia.
Il requisito di contenuto-forma prescritto, a pena d’inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, risponde allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una perspicua ed esaustiva cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata.
La prescrizione del requisito risponde, non ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e a 360 gradi dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di ben intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U. 20/02/2003,n. 2602).
La prescrizione del requisito risponde, non ad un’esigenza di mero formalismo, bensì a quella di consentire una conoscenza chiara e a 360 gradi dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di ben intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U. 20/02/2003,n. 2602).
Questa essendo la sua funzione, risulta agevole comprendere come sia dunque necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato: 1) l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti; 2) i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate; 3) le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria; 4) lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado; 5) le difese svolte dalle parti in appello; 6) il contenuto rilevante della sentenza impugnata. (in motiv.ne, Corte di Cassazione, 6 dicembre 2019, n. 31969).
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