Contorni dell’autosufficienza del ricorso basato su atto processuale
“Quando il ricorso “si fonda” su un atto processuale, il ricorrente ha l’onere di “indicarlo in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità ( art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).
“Indicarlo in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:
(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;
(b) indicare in quale fase processuale sia stato prodotto;
(c) indicare a quale fascicolo sia allegato, e con quale indicizzazione.
Di questi tre oneri, il ricorrente non ha assolto il primo.
Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto dell’atto di pignoramento, nè spiega se esso fu compiuto “nei limiti della somma precettata”, o con quale altra diversa formula abbia indicato l’oggetto del pignoramento” ( Cass. civile sez. III, Est. Rossetti, 11/06/2019, n.15595).
La sentenza appare senz’altro condivisibile con la precisazione, tuttavia, quanto all’onere sub a) che la trascrizione o il sunto esaustivo concerne esclusivamente quella parte dell’atto oggetto di doglianza (“In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dal n. 6 dell’art. 366 c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda (e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza), è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza di detto atto processuale, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame” Cass. civ. est. Frasca, sez. III, 23/03/2010, n.6937)
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