La documentazione ipocatastale di cui all’art. 567, comma 2, c.p.c. deve essere depositata entro il termine di 45 gg., decorrente dalla data di esecuzione del pignoramento (data coincidente con la sua notificazione al debitore) e non già dal deposito dell’istanza di vendita.
Assolutamente dirimente, sul punto, risulta il raffronto tra l’attuale versione dell’art. 567, co. II, c.p.c. (“Il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, entro il termine previsto dall’art. 497 c.p.c…..“) e quella antecedente alla riforma Cartabia.
Il testo previgente era infatti così congegnato: “Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari”.
Quindi, l’antecedente versione espressamente indicava, quale dies a quo, la data del deposito della richiesta di vendita.
Ciò autorizza a concludere che se il legislatore della riforma Cartabia avesse voluto far decorrere il termine in esame, non già dalla data del pignoramento, bensì da quella del deposito dell’istanza di vendita, lo avrebbe espressamente specificato (ubi lex voluit dixit).
Si può ancora osservare che se il legislatore avesse inteso circoscrivere la portata del riferimento all’art. 497 c.p.c. al solo dato numerico ivi contemplato, senza volerne altresì ancorare la decorrenza alla data di notifica del pignoramento, non avrebbe scomodato l’art. 497 c.p.c.
Egli, in tal caso, si sarebbe infatti limitato a dire, sic et simpliciter, che il termine per il deposito è di gg. 45 (segnatamente: anziché “ il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare, nel termine di cui all’art. 497 c.p.c..…”, avrebbe detto “il creditore che richiede la vendita deve provvedere a depositare nel termine di 45 gg….”): e allora sì che il dies a quo lo si sarebbe potuto ritenere coincidente con quello del deposito dell’istanza di vendita (come, del resto, pacificamente accadeva ante riforma Cartabia)
Viceversa, il concentrare entrambi gli adempimenti (deposito dell’istanza di vendita e deposito della documentazione ipocatastale) entro un’unica scadenza, coincidente con quella prevista dall’art. 497 c.p.c., rispecchia l’esigenza di razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti in materia di esecuzione forzata, sottesa alla riforma Cartabia.
Il propugnato approccio ermeneutico costituisce il necessario precipitato della intentio legis, giacchè nella Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (comma 39), si legge che la modifica dell’art. 567 c.p.c. “è destinata ad incidere sul “fattore tempo” del processo di espropriazione forzata. In virtù del richiamato criterio di delega si sono pertanto ridotti i termini per il deposito della documentazione di cui all’articolo 567, 2° comma, c.p.c. e per l’eventuale proroga”.
Ma v’è di più: la medesima Relazione prevedeva che “Benché il termine per il deposito dell’istanza di vendita e quello per il deposito della documentazione ipocatastale coincidano, deve escludersi che, in virtù (del)la nuova formulazione della norma, da un lato, debba necessariamente depositarsi la documentazione unitamente all’istanza di vendita e, dall’altro, che il deposito della suddetta documentazione possa precedere l’istanza di vendita”.
Detto altrimenti, e tirando le fila del ragionamento fin qui svolto: la documentazione ex art. 567, comma 2, c.p.c. non deve necessariamente essere depositata insieme all’istanza di vendita, purché il suo deposito ( contestuale e/o successivo all’istanza) avvenga entro 45 giorni dal compimento del pignoramento.
Riporto, qui di seguito, un recentissimo provvedimento del G.E. del Tribunale Ordinario di Roma, il quale ha sposato tale impostazione nell’ambito di un procedimento di opposizione all’esecuzione, promosso dallo scrivente ai sensi dell’art. 615, comma II, c.p.c.:
TRIBUNALE di ROMA
IV Sez. Civ. – R.G.N. 38/2025 sub 1
UDIENZA DEL 23.4.2025
Il G.E. dott. Federica d’Ambrosio, pronunciando fuori udienza; viste le note sostitutive depositate dalle parti per l’udienza del 23.4.2025;
verificata l’integrità del contraddittorio; letto l’atto di opposizione depositato nell’interesse del debitore esecutato in data 29.1.2025, con contestuale istanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 624 c.p.c.; letta la memoria difensiva dell’opposto creditore procedente; vista la querela di falso depositata da quest’ultimo;
rilevato che a fondamento del ricorso il ricorrente pone la circostanza che il creditore pignorante abbia violato i termini di cui all’art. 567 co. II c.p.c. nella vigente formulazione applicabile a tutte le procedure instaurate successivamente al 28.2.2023, quale è quella in esame;
evidenziato che il rilievo dell’opponente appare fondato, avendo il creditore pignorante depositato la relazione notarile solo in data 6.2.2025, violando, quindi, il termine perentorio di giorni 45 decorrenti, ratione temporis, dalla notifica del pignoramento, avvenuta, nella fattispecie, in data 10.12.2024;
ritenuto, quanto alla querela di falso, che la proposizione della querela di falso incidentale non è ammissibile nel corso del procedimento cautelare, atteso che l’accertamento incidenter tantum derivante dalla proposizione della querela di falso implica un’attività cognitiva piena, come tale incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, ispirato ai canoni di celerità, immediatezza e sommarietà (cfr. Tribunale Nola 17.09.2009; Tribunale Castrovillari 29.10.2007);
ritenuti quindi sussistenti i gravi motivi per la sospensione della suindicata procedura esecutiva;
letto l’art. 615 co. II c.p.c.
P.Q.M.
Sospende la suindicata procedura esecutiva;
dichiara inammissibile la querela di falso depositata nella presente fase;
FISSA
Termine perentorio di giorni 60, decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza, per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c.;
condanna il resistente al rimborso delle spese di lite della presente fase in favore del ricorrente, che liquida in euro 3503,00 per compensi, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Si comunichi alle parti.
Roma, 23.4.2025 Il G.E.
dott. Federica d’Ambrosio