Deducibilità in cassazione dell’omesso esame di una questione di legittimità costituzionale.

Ricorso per Cassazione

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Deducibilità in cassazione dell’omesso esame di una questione di legittimità costituzionale.
Nell’ipotesi in cui il giudice di secondo grado giudichi manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, ovvero ometta di pronunciarsi sulla medesima, la parte soccombente, che l’abbia sollevata, può dolersene in cassazione?
La risposta non può che essere negativa, perché la questione di legittimità costituzionale di una norma è strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima e non può, quindi, costituire oggetto di un’autonoma istanza, rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia.
Infatti, essa non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, proprio perchè può comunque essere proposta o riproposta dalla parte interessata in ogni stato e grado del giudizio, a patto, è bene ribadirlo, che si appalesi strumentale alla decisione di questioni ritualmente dedotte nel processo.
Detto altrimenti: la valutazione negativa che il giudice del merito faccia circa la rilevanza e la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale, così come la relativa motivazione, non possono costituire motivo di ricorso per cassazione, atteso che la questione medesima può essere nuovamente sollevata dalle parti in sede di legittimità od anche esaminata d’ufficio, purchè il difensore, in tale sede, riproponga le questioni sostanziali o processuali ad essa sottese, usando la diligenza di non dedurre in modo generico l’illegittimità costituzionale di una data norma, ma peritandosi, altresì, di specificare le ragioni di contrasto con le disposizioni costituzionali individuate.

 

 

 

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