Modalità di deduzione del giudicato esterno nel controricorso in cassazione

Ricorso per Cassazione

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Modalità di deduzione del giudicato esterno nel controricorso in cassazione
La corretta modalità di deduzione, nel controricorso, dell’esistenza di un giudicato esterno, offre l’opportunità per sottolineare come l’autosufficienza possa presentare insidie anche per il controricorrente.
Infatti, deve essere tenuto ben presente come la cassazione abbia più volte ribadito (da ultimo, sent. n. 1534/18) che la produzione del documento  attestante il giudicato esterno sia impedita dall’art. 372 c.p.c., nel caso in cui si invochi l’efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo.
Quindi, una corretta deduzione di tale eccezione implica la specificazione e documentazione, nel controricorso, della data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza comprovante l’esistenza del giudicato, onde porre in condizione la Corte di valutare l’ammissibilità, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., della relativa produzione.

 

 

 

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