Deduzione dell’omessa valutazione di alcune fonti di prova.

Ricorso per Cassazione

Written by:

Deduzione dell’omessa valutazione di alcune fonti di prova.   

L’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce, di per sé, violazione dell’art. 116 c.p.c., bensì, a tutto voler concedere, un error in iudicando.
Orbene, tale errore, nel concorso, beninteso delle altre condizioni stabilite dalla norma ( v. blog, 26 luglio 2019 “Contorni dell’omesso esame del fatto storico di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. “) potrebbe, al massimo, integrare gli estremi del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, e, quindi, essere veicolato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., allorchè le prove non esaminate dimostravano quel fatto, conseguentemente trascurato (Cfr. Cass. SS. UU., n. 8053/2014; Cass. civ. 01/10/2019, n. 24514).
tag: Stesura del Ricorso per Cassazione in materia civile a roma, ricorso per cassazione, ricorso per cassazione civile, ricorso per cassazione a roma, ricorso per cassazione termini, processo di legittimità

Comments are closed.