Deduzione dell’omessa valutazione di alcune fonti di prova.
L’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce, di per sé, violazione dell’art. 116 c.p.c., bensì, a tutto voler concedere, un error in iudicando.
Orbene, tale errore, nel concorso, beninteso delle altre condizioni stabilite dalla norma ( v. blog, 26 luglio 2019 “Contorni dell’omesso esame del fatto storico di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. “) potrebbe, al massimo, integrare gli estremi del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, e, quindi, essere veicolato ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., allorchè le prove non esaminate dimostravano quel fatto, conseguentemente trascurato (Cfr. Cass. SS. UU., n. 8053/2014; Cass. civ. 01/10/2019, n. 24514).