Presupposti e modalità di deduzione della doglianza di avvenuto rigetto di istanza di rimessione in termini.

Ricorso per Cassazione

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Presupposti e modalità di deduzione della doglianza di avvenuto rigetto di istanza di rimessione in termini.   

Il difensore potrà dolersi in Cassazione, utilizzando il mezzo di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., del rigetto, ad opera del giudice d’appello, della sua istanza di rimessione in termini, soltanto se:
1) nell’atto di appello abbia specificato le istanze istruttorie che, se rimesso in termini, avrebbe formulato e in che modo esse avrebbero potuto determinare un differente esito del giudizio;
2) ritrascriva, nel ricorso per cassazione, quella parte dell’appello in cui ha ottemperato a quanto sub 1).
In difetto, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, sia per violazione del principio di autosufficienza, sia perché irrispettoso del principio per cui l’ossequio alle regole processuali non è fine a sè stesso, ma deve sottendere un interesse concreto (Conf., in motiv.ne, Cass. Civ., 24.9.2019, n. 23644).
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