Forma e limiti della censura in cassazione dell’apprezzamento, operato dal giudice di merito, di un atto (e/o del suo contenuto) interruttivo della prescrizione.
In tema di apprezzamento di un atto interruttivo della prescrizione, costituisce principio ricevuto, in sede di legittimità (Sezioni Unite, n. 15661 del 2005; n. 1099 del 1998) quello per cui l’eccezione di interruzione della prescrizione integri un’eccezione in senso lato e, pertanto, essa può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in appello, sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione.
Ne consegue che la questione della valutazione di un atto quale idoneo atto interruttivo della prescrizione si risolve, non nel supposto malgoverno della disposizione dell’2697 cod. civ., in tema di riparto dell’onere della prova, ma, direttamente, nell’erroneo o, al limite, nel mancato apprezzamento del contenuto dell’atto de quo.
Detto altrimenti, la critica attiene, o ad una valutazione di merito, insindacabile in cassazione, circa il mancato riconoscimento degli effetti dell’atto nei termini auspicati, ovvero alla totale mancata considerazione dell’atto stesso.
Orbene, supponendo si sia verificata la seconda ipotesi (omessa considerazione), la relativa doglianza non potrebbe essere veicolata quale violazione dell’art. 2697 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., dovendo invece essere valorizzata ai sensi e nei limiti del numero 5 dell’art. 360, comma 1, che, secondo parte della giurisprudenza di legittimità (n. 16812/2018), consente di censurare il mancato esame di un documento, quando ciò abbia determinato l’omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia ( v., in questo blog, 26 luglio 2019, “Contorni dell’omesso esame del fatto storico di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”)