Scrutinabilità, in sede di ricorso per cassazione, della violazione dell’art. 116 c.p.c.
In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione dell’art. 116 c.p.c. deve essere veicolata ex art. 360, n. 4, c.p.c. (e non già in base al n. 3 art. ult. cit.).Ai fini dell’ammissibilità del motivo, il ricorrente deve allegare che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente evidenza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento.
Ove il ricorrente intenda invece dolersi dell’erroneo esercizio, da parte del giudice, del prudente apprezzamento della prova, una tale censura sarà apprezzabile soltanto ai sensi (e nei limiti) dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con conseguente inammissibilità della doglianza che sia stata eventualmente prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (principio sedimentato: cfr. Cass. 8082/2017; Cass. 13960 /2014; Cass., 20119/ 2009; ribadito, recentissimamente, in motiv.ne, da Cass., sez. I Civile, Rel. Iofrida, 17 luglio 2019, n. 19155).