Ubi consistam del vizio di violazione di legge.
Deve essere ben chiaro che il vizio di violazione di legge, veicolabile ex art. 360, n. 3, c.p.c., consiste solo e soltanto nella deduzione di un ‘erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, dovendo involgere, necessariamente, un problema interpretativo della medesima.
Sarà quindi dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con cui si denunzia, in relazione alll’art. 360, n. 3, c.p.c., un’ erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, perché, esulando, questa, dall’ambito dell’esatta interpretazione della norma e inerendo, piuttosto, alla tipica valutazione del giudice di merito, resta sottratta al sindacato di legittimità.
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