Riattivazione del processo notificatorio e dimidiamento del termine di cui all’art. 325 c.p.c.
in tema di notificazioni, l’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza civile a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14594/2016 ritiene che nel caso in cui la notifica di un atto processuale non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, affinché questi possa conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve, una volta appreso dell’esito negativo della notifica, riattivare il processo notificatorio entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali, di cui debba essere data prova rigorosa, che hanno impedito, la riattivazione del procedimento nei termini, quali la difficoltà nelle ricerche anagrafiche, il cambiamento di residenza o altre evenienze che abbiano rallentato il processo notificatorio. (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza n. 16846/19; depositata il 24 giugno)
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